GUIDA CERTIFICAZIONI MOCA


GUIDA CERTIFICAZIONI MOCA


Dichiarazione di Conformità per i MOCA

COSA SONO I MOCA

MOCA è l’acronimo di: “Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti” che comprende una serie di normative che, per quello che ci riguarda, interessano anche i componenti degli impianti di produzione e il packaging per sostanze alimentari a garanzia dei requisiti obbligatori in tema di igiene.

Va subito specificato che la certificazione “MOCA” di fatto non esiste, intesa come norma di riferimento, ma rappresenta una serie di norme e regolamenti nazionali ed europei in materia di igiene alimentare, che tra l’altro non sono armonizzate, alle quali fare riferimento per la certificazione.

Quanto sopra per precisare che non è corretto richiedere la certificazione “MOCA” in quanto chiunque può scrivere “Certificato MOCA“  su qualsiasi documento dato che  non significa assolutamente niente ma deve richiede a quale dei MOCA fare riferimento per la certificazione in quanto i regolamenti che si possono ricondurre al MOCA sono diversi  e comprendono i più svariati campi applicativi, in alcuni casi potrebbero non essere neanche assimilabili al prodotto che si chiede di certificare.

Questo concetto deve essere ben chiaro a tutti i soggetti interessati altrimenti continueranno a circolare richieste di certificazione vaghe e non evadibili.

Come già detto le norme non sono armonizzate pertanto non c’è neanche la certezza che un dato componente debba essere certificato con riferimento a un determinato decreto o normativa ma viene certificato secondo quanto, per convenzione, tutti ritengono sia giusto fare. 

NORME DI RIFERIMENTO

I MOCA non sono regolamenti nuovi e comprendono anche a decreti vecchi di quasi cinquant’anni e non potrebbe essere diversamente dato che la tutela della salubrità dei prodotti alimentari c’è sempre stata.

A seguire elenchiamo le principali norme alle quali fare riferimento per la certificazione che alla data del presente documento sono in vigore:

DM N°6/1973

Il primo riferimento è il Decreto Ministeriale N° 6 del 21/03/1973 emanato dal Ministro della Sanità come disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale che all’articolo N°6 recita:

“Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti.”

Regolamento 1935/2004/CE

Il regolamento 1935/2004/CE rappresenta la normativa quadro di riferimento, e all’articolo N°3 dei campi applicativi recita:

“Il principio alla base del presente regolamento è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.”

 

Test di migrazione:

La dichiarazione di conformità prevede anche dei test di migrazione che hanno la finalità di verificare se il trasferimento di sostanze chimiche dal materiale all’alimento sia conforme alle normative di riferimento che stabiliscono i limiti di migrazione a garanzia della sicurezza della salute umana.

 

Migrazione globale:

Tramite liquidi simulanti si effettuano delle prove a condizioni fisiche simili a quelle reali di utilizzo o meglio “nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per l’uso” come specificato anche all’art. 5 del DM 21 marzo 1973, al fine di individuare quali sostanze vengono cedute all’alimento, il limite italiano stabilito è di 8 mg/dm² o di 50 mg/kg per gli altri materiali.
I liquidi simulanti per effettuare le prove di migrazione sono abbinati dell’alimento a cui il materiale è destinato:
  • Simulante A per alimenti acquosi = Etanolo al 10%
  • Simulante B per alimenti acidi = Acido acetico al 3%
  • Simulante C per alimenti alcolici = Etanolo al 20%
  • Simulante D1 per prodotti lattiero-caseari o alcolici = Etanolo al 50%
  • Simulante D2 per prodotti oleosi e grassi = Olio vegetale
  • Simulante E per alimenti secchi = Ossido di polifenilene modificato MPPO
 
Migrazione specifica:
 

Tramite liquidi simulanti si effettuano delle prove con la finalità di identificare dettagliatamente qualità e quantità della sostanza oggetto della migrazione.
I limiti di migrazione specifica, espressi in ppm, variano in base al tipo di sostanza.

 

Migrazione positiva e negativa:

La migrazione può avvenire sia dall’alimento al MOCA (migrazione negativa), sia dal MOCA all’alimento (migrazione positiva), quest’ultima è da prendere in considerazione per la sicurezza alimentare.

Decreto N°174/2004

Si tratta di un regolamento emanato dal ministero della Salute concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano che all’articolo N°1 recita:

“Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.”

Regolamento 2023/2006/CE

Si tratta di un regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari che all’articolo N° 1 recita:

“Il presente regolamento stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (qui di seguito «materiali ed oggetti») elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 e le combinazioni di tali materiali ed oggetti nonché di materiali ed oggetti riciclati impiegati in tali materiali ed oggetti.”

…e all’articolo N° 6 delle considerazioni iniziali recita:

“Le norme vanno applicate a materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari o già a contatto con prodotti alimentari e destinati a tal fine oppure di cui si può prevedere ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni di impiego normali o prevedibili.”

Regolamento UE 10/2011

La finalità di questo regolamento è di  stabilire norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari e all’art. N° 5 recita:
 
“Solo le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate (nel seguito «l’elenco dell’Unione») di cui all’allegato I possono essere intenzionalmente utilizzate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica.”
 
…all’art. N° 12 recita:
“I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai simulanti alimentari in quantità superiori a 10 mg di costituenti totali ceduti per dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (mg/dm2 ).” 
 
…all’art. N° 15 recita:
“Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti sono accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 
… La dichiarazione scritta deve consentire un’identificazione agevole dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze per cui viene rilasciata.” 

Ftalati e Bisfenoli

Queste due famiglie di sostanze chimiche sono molto utilizzate per la produzione di materie plastiche:
 
– Gli ftalati sono i plastificanti più diffusi e hanno la funzione di ottimizzarne la consistenza e la flessibilità.
– I bisfenoli sono composti organici di sintesi utilizzati per la produzione di resine, per i rivestimenti di tubi, contenitori metallici, attrezzatura da cucina, giocattoli.
 
Questi composti possono migrare dal contenitore al contenuto e sono oggetto di studio in quanto potrebbero interferire con il sistema endocrino e potrebbero essere tossici per i bambini pertanto alcuni regolamenti UE li hanno già vietati per alcuni utilizzi ma ci sono molti utenti intermedi che accettano forniture esclusivamente di prodotti certificati senza queste sostanze.
 
 

TRACCIABILITÀ

Uno di principi comuni alle norme MOCA è la tracciabilità pertanto produttori di componenti e macchine devono verificare che, qualunque sia la norma a quale faranno riferimento, ci sia traccia della filiera dei componenti.

ISCRIZIONE AL PORTALE SUAP

Tutte le aziende che rientrano nei MOCA si devono registrare sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico SUAP:

“Gli operatori economici già operanti alla data di entrata in vigore del D.L. 10 febbraio 2017 n. 29 (ovvero il 2 aprile 2017) inviano la comunicazione allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), che la trasmette all’Autorità competente per la procedura di controllo, entro il 31 luglio 2017.”

REGIME SANZIONATORIO

Come solito non è facile districarsi tra le norme ma il legislatore è stato molto chiaro sulle sanzioni infatti il D.L. N° 29 del 10 febbraio 2017 all’articolo N°1 dei campi di applicazione recita:

“Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, di seguito denominato «regolamento». “

…e all’articolo N°2 dei campi di applicazione recita:

“Il presente decreto reca altresì la disciplina sanzionatoria del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.”

CONCLUSIONI

Nelle premesse abbiamo chiarito la finalità di questo documento e se ci dovessero essere segnalate inesattezze faremo i dovuti aggiornamenti.

Specifichiamo che lo scopo di questo documento ha la sola finalità di raccogliere le opinioni e le interpretazioni dei vari soggetti con i quali, a vario titolo, ci siamo dovuti confrontare a riguardo degli argomenti trattati. Le informazioni presenti in questo documento possono essere approssimative o obsolete pertanto devono essere sempre verificate consultando i testi di legge ufficiali, completi e aggiornati, non possiamo né fornire garanzia né essere responsabili della correttezza di quanto esposto.

Consigliamo di affidarsi sempre ad un consulente specializzato per lo svolgimento delle pratiche.

Specifichiamo che le informazioni che forniamo possono essere approssimative o obsolete e devono comunque essere verificate leggendo i testi ufficiali, completi e aggiornati delle varie leggi, non possiamo né fornire garanzia né essere responsabili della correttezza di quanto esposto. Il contenuto del presente documento è meramente esplicativo delle normative di riferimento.

Nessuna garanzia, manifesta o implicita, può essere data sulla correttezza, completezza ed esaustività dei contenuti del documento e di conseguenza né la SEA S.r.l. né i suoi consulenti e rappresentanti possono essere ritenuti, a qualsiasi titolo, responsabili per qualunque perdita o danno derivati dall’uso di questo documento e dei suoi contenuti; gli stessi non rappresentano alcun impegno per la nostra azienda. L ’utilizzatore di questo documento avrà il totale onere di verificare la correttezza delle informazioni contenute e l’uso che ne vuole fare sarà totalmente sotto la sua responsabilità.

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